Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge s'intende per:

          a) «perizia immobiliare»: un'analisi visiva eseguita allo scopo di fornire a un cliente, definito ai sensi della lettera c), un giudizio tecnico-professionale su un edificio o un immobile, compresi i garage e le cantine, e costituita dall'esame di ogni

 

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componente installato accessibile e del funzionamento dell'edificio, inclusi i controlli normalmente effettuati dal proprietario o dal conduttore, nonché dall'esame dello stato di conservazione e di manutenzione dell'edificio o dell'immobile. Della perizia immobiliare è rilasciata apposita documentazione scritta da parte del perito immobiliare di cui all'articolo 2;

          b) «Associazione nazionale dei periti immobiliari», l'Associazione italiana degli Home Inspector, con sede in Bologna, via Marconi 6/2;

          c) «cliente»: ogni persona che assume o che intende usufruire delle prestazioni di un perito immobiliare allo scopo di ottenere un giudizio tecnico-professionale sulle condizioni di un edificio o di un immobile ai sensi di quanto previsto dalla lettera a).